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StatutoART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATAE' costituita un'Associazione denominata "Strada dei Vini del Piave", per il perseguimento dei fini di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia. L'Associazione ha sede in Treviso, presso la sede della Camera di Commercio, in Via Toniolo n. 12.- La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2050 (duemilacinquanta) ed è prorogabile con delibera dell'Assemblea. ART. 2 - SCOPI L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio ad alta vocazione vitivinicola interessato alla produzione dei Vini del Piave, ai sensi della Legge 10/02/1992,n. 164. Attività volte alla di retta realizzazione dello scopo statutario sono:
ART. 3 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti previsti dalla Legge. Regionale 07/09/2000, n. 17 che siano in possesso dei requisiti previsti dal relativo regolamento di attuazione. Per essere ammessi all'Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comitato di Gestione indicando, oltre ai dati idonei ad identificare la persona fisica o la persona giuridica ed il suo rappresentante legale nei riguardi dell'Associazione, i seguenti elementi:
ART. 4 - SOCI ONORARI E SOCI SOSTENITORI Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'Assemblea dell'Associazione "Strada dei Vini del Piave", di farne parte. L'adesione s'intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, ma non di voto. Ai soci onorari non si applicano gli artt. 5 – 6 - 7 - 8 - 9 - 1C) dello statuto. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche non comprese tra i soci ordinari di cui al precedente comma ma che possono istituzionalmente contribuire al finanziamento dell'attività associativa. ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi: a) Versamento della quota fissa d'iscrizione all'Associazione nella misura stabilita dal Comitato di Gestione. La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. b) I soci inoltre sono tenuti al versamento di un contributo annuale al fine di sostenere le spese di organizzazione e di gestione dell'Associazione. c) Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate all'Associazione nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni. Il contributo viene determinato annualmente e deliberato dall'Assemblea ordinaria contestualmente al bilancio d'esercizio. d) I soci dell'Associazione potranno far parte di altri organismi purché gli scopi di questi non con-trastino con le finalità stabilite dal presente statuto. Il socio è obbligato, sia per la produzione sia per la commercializzazione del vino, a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o tali da danneggiare il prestigio della denominazione "Vini del Piave" o "Piave" e dell'Associazione stessa. e) Dal momento dell'ammissione all'Associazione gli associati sono tenuti agli adempimenti fissati dal Consiglio atti ad assicurare il rispetto delle regole previste dal presente statuto e dal suo regolamento di applicazione definito come disciplinare della "Strada dei Vini del Piave". f) L'Associazione è autorizzata dall'associato al trattamento dei suoi dati personali ed aziendali nello svolgimento delle proprie attività secondo le finalità dell'Ente, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, compatibili con le finalità per i quali sono stati raccolti. g) Il socio ha diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione ed alle Assemblee regolarmente convocate solo se in regola con dei contributi. ART. 6 - SANZIONI Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere del comitato, il Comitato di Gestione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni: a) censura con diffida; b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinque volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione; c) sospensione, fino al termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti spettantigli nella sua qualità di associato; d)esclusione dall'Associazione. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale, nei modi e termini previsti dall'art. 21. ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO La perdita della qualità di associato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà pretendere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso d'esercizio. ART. 8 - RECESSO Gli obblighi degli associati verso l'Associazione hanno la durata della stessa. Tuttavia possono cessare prima della scadenza dell'Associazione quando: a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività; b) nel caso di dimissioni; c) negli altri casi normativamente previsti. La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Comitato di Gestione e spedita entro il 30 giugno di ciascun anno ed avrà effetto alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5. ART. 9 - DECADENZA Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'associato che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione; b) abbia ceduto, a qualsiasi titolo, il possesso o la proprietà della propria azienda; c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi dell'Associazione. In caso di decesso l'erede avrà facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego, l'interessato può appellarsi al Collegio Arbitrale con le modalità e termini di cui all'art. 21. ART. 10 - ESCLUSIONE Può essere escluso dall'Associazione l'associato che: a) sia gravemente inadempiente agli obblighi dell'Associazione; b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi dell'Associazione; c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso l'Associazione per qualsiasi titolo; d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva; e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi dell'Associazione; f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Comitato di Gestione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso dì ricevimento. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti dall'art. 21. In caso di trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, l'avente causa o l'erede potrà subentrare nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e subordinatamente all'esito favorevole della verifica stessa ed all'assunzione di tutti gli impegni contratti con l'Associazione dal socio uscente o deceduto. L'erede o l'avente causa dovrà richiedere di subentrare nel rapporto associativo entro un mese dalla data di trasferimento dell'azienda. L'accoglimento di tale richiesta determina la continuazione dei diritti maturati in favore della dante causa. ART. 11 - ORGANI Sono organi dell'Associazione:
ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:
Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Comitato di Gestione per deliberare:
ART. 13 - MODALITA' DI VOTO All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. Ad ogni socio spetta almeno un voto. ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria sia straordinaria, dal Presidente del Comitato di Gestione o in caso d'impedimento del Presidente, tutte le volte che lo si ritiene opportuno o su richiesta di almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene tramite avvisi affissi all'Albo Pretorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante nel libro soci. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dagli associati ed alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare in genere il diritto d'intervento all'Assemblea stessa L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei soci iscritti all'intera compagine associativa e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti. La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria sia straordinaria, può avvenire dopo un'ora dalla prima. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. ART. 15 - COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di Gestione è costituito da un minimo di nove ad un massimo di ventuno membri eletti dall'Assemblea. La composizione del Comitato di Gestione deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie previste dalla Legge Regionale 07/09/2000, n. 17. Ciascun associato potrà eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel Comitato. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza. I membri del Comitato durano in carica tre anni purché non perdano la qualità di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria dell'amministratore dimissionario. I membri del Comitato di Gestione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Gli amministratori non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore dell'Associazione. Il Comitato di Gestione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. Il Comitato di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite deleghe revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento. ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 degli amministratori o dal Collegio Sindacale. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze, presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. ART. 17 - POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE Il Comitato di Gestione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto le attribuzioni riservate dal presente statuto all'Assemblea ed al Presidente. Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Nel caso di spese che, pur riferendosi ad iniziative che rientrino nella normale attività dell'Associazione, non siano da considerarsi come spese di ordinaria amministrazione o che comunque impegnino l'Associazione oltre le proprie disponibilità di bilancio, il Comitato di Gestione è tenuto a deliberare con la speciale maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Comitato di Gestione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura; delibera sull'organizzazione dell'Associazione, dei suoi uffici e sull'assunzione del personale, nonché sulla propria integrazione. ART. 18 - PRESIDENTE Il Presidente dura in carica tre anni, convoca e presiede il Comitato di Gestione e:
ART. 19 - CARICHE SOCIALI Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili. Coloro che sono stati eletti in sostituzione dei membri venuti a cessare prima della scadenza, rimangono in carica fino a che lo sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina l'eventuale compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Il Collegio Sindacale:
ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione, sono sottoposte alla decisione arbitrale di un Collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Treviso. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Treviso, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale. Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte che provvederà poi (ex art. 810 e seguenti del Codice Civile) alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia. Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'art. 813 del Codice Civile. Gli amministratori ed il personale dipendente dell'Associazione sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti. Gli arbitri decidono quali amichevoli compositori. Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle forme di deposito prescritto dal Codice Civile. ART. 22 - DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE La direzione dell'Associazione può essere affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Comitato di Gestione con le modalità ritenute più idonee.- Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali: - ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi dell'Associazione; - esegue i deliberati degli organi dell'Associazione secondo le direttive del Presidente; - interviene con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali dell'Associazione assolvendone le funzioni di Segretario. L'altro personale dipendente dell'Associazione è parimenti nominato dal Comitato di Gestione ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale dell'Associazione sono tenuti al segreto d'ufficio. ART. 23 - FONDO DELL'ASSOCIAZIONE Il fondo dell'Associazione è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà dell'Associazione. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associa-zione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà dunque derivare dal vincolo associativo. ART. 24 –ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ART. 25 - LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento, anche anticipato, si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme previste dal Codice Civile. Il patrimonio netto dell'Associazione risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dell'Associazione "Strada dei Vini del Piave" ai sensi della legislazione na-zionale e regionale che regolano detta materia. |








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